Giurisprudenza annotata

23.6. Tar Puglia, Sez. III, Sent. 29 settembre 2009, n. 2156


Abstract


Il Tar Puglia – Bari, Sez III si è pronunciato in data 29 settembre 2009 in merito all’utilizzazione delle graduatorie di un concorso.

La ricorrente, idonea ma non vincitrice in un concorso bandito dall’Inail, lamenta il mancato scorrimento della graduatoria (alla quale si può attingere per diciotto mesi, ai sensi dell’art. 15, comma 7, D.P.R. n. 487/94) da parte dell’amministrazione che ha preferito, invece, ricorrere ad un nuovo bando di concorso per la copertura dei medesimi posti.

Viene respinta l’eccezione del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione sarebbe obbligata ad attingere alle graduatorie già approvate: infatti, “per costante giurisprudenza la previsione normativa di ultrattività delle graduatorie e, in particolare, la norma su citata, non configurano in capo alla p.A. un obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ancora valide, rimanendo affidata alla discrezionalità della stessa sia la determinazione di procedere alla copertura dei posti resisi successivamente disponibili sia le modalità dell’eventuale copertura degli stessi in funzione del proprio interesse organizzativo a connotazione pubblicistica (cfr. tra le altre C.d.S., Sez.VI, 29.11.2006, n.6985 e Sez.V, 101.2007 n.53); né può configurarsi di contro alcun diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei, proprio per il carattere eccezionale dello scorrimento (cfr. C.d.S., Sez.IV, 14.2.2008, n.509)”.

Non per questo però, “alla luce della ‘legalizzazione’ dei principi di economia, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa (art.1, legge n.241/90)”, va escluso un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione di motivare la scelta operata: “la presenza, pertanto, di una norma che sancisce l’ultrattività della validità della graduatorie implica una valutazione del pubblico interesse operata ‘a monte’ dal legislatore che in qualche misura circoscrive la latitudine della discrezionalità esercitabile nel caso concreto, in sede di adozione del singolo provvedimento amministrativo, individuando i confini entro i quali la scelta –per quanto discrezionale- possa essere operata; certamente impone all’amministrazione di motivare le scelte assunte quanto più si discostino da quei parametri".


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