Giurisprudenza annotata

23.1. Cons. St., sez. V, 18.09.2009, n. 5593


Abstract


Con la decisione n. 5593 del 18 settembre 2009 il Consiglio di Stato si occupa delle problematiche correlate agli appalti aventi ad oggetto servizi non omogenei.

La procedura che ha originato il contenzioso  riguardava l’affidamento del servizio di pulizia di autobus, vetture e strutture aziendali, ed era stata bandita dalla Società affidataria del servizio pubblico di trasporto del Comune di C.

A parere del Supremo Consesso, è pacifico che nell’allegato IIB al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, categoria 20, rientrino i servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti (e, quindi, il servizio di pulizia dei mezzi), e che questi non siano soggetti alla disciplina del Codice degli appalti, ma solo al disposto degli articoli 68, 65 e 225 (articolo 20, comma 1, del Codice); ma è altrettanto pacifico che l’oggetto dell’appalto bandito dalla Società di trasporti ricomprendesse altresì il servizio di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 dell’allegato IIA al Codice, da aggiudicarsi in conformità alle norme del Codice.

La soluzione viene individuata “de plano” nell’articolo 21 del Codice, che applica il criterio della prevalenza di valore e così disponeva, prima delle modifiche apportate dal c.d. “terzo decreto correttivo”: “Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A”.

Una volta verificata la prevalenza del servizio di pulizia dei mezzi di trasporto, e, quindi, la soggezione della procedura ai soli articoli 68, 65 e 225 del Codice, l’aspetto realmente interessante nella decisione in esame rimane la statuizione relativa alla permanenza della giurisdizione amministrativa, poiché, “…per quanto assai ridotte nel numero e nell’ambito precettivo, le disposizioni richiamate dall’articolo 20, c. 1 d. lgs. n. 163/2006 costituiscono pur sempre una limitazione alla piena libertà di tipo privatistico nella ricerca della controparte contrattuale […] e l'attività delle società-organo (qual è S. s.r.l.) rimane un'attività “funzionalizzata”, rispetto alla quale la “forma” degli strumenti giuridici utilizzati non rileva in sé, risultando invece finalizzata al miglior conseguimento degli scopi legali dell'amministrazione (che, nella fattispecie, consistono nell'esercizio associato di un servizio pubblico)”.


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