Giurisprudenza annotata

22.10. T.A.R. Puglia, Bari, 2 ottobre 2009, n. 2223


Abstract


L’associazione per cooptazione, già prevista dall'articolo 23, sesto comma, del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, ha lo scopo di consentire la partecipazione alle gare di appalto anche ad imprese di modeste dimensioni, che diversamente non potrebbero parteciparvi per carenza dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione di una A.T.I. ordinaria. 
Una tale deroga al sistema di qualificazione, tuttavia, ha una applicazione limitata; essa è possibile solo all’interno delle categorie e degli importi in cui tale meccanismo di ammissione al mercato si struttura e non può estendersi ad altri requisiti soggettivi, estranei al sistema disciplinato dal D.P.R. n. 34/2000. 
A conferma di tale conclusione, il T.A.R. Puglia richiama le conclusioni della giurisprudenza amministrativa in tema di avvalimento, in virtù dei quali si ammette l’avvalimento della qualificazione SOA ma non degli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture", per i quali le disposizioni dell'articolo 50 del Codice dei contratti “si applicano, in quanto compatibili”.

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