Giurisprudenza annotata
Abstract
Il sistema di aggiornamento del prezziario delle opere pubbliche, di cui all’art. 133, comma 8, del d. lgs. 163/2006, è strutturato nel senso di conferire a ciascuna amministrazione il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche. Tutte le volte in cui tale potere-dovere resti inadempiuto, allo Stato ed alla regione interessata è demandato un potere sostitutivo, da esercitarsi di concerto.
In un tale quadro normativo, che accade se con legge regionale si preveda che l’osservatorio regionale elabori ed aggiorni un prezziario regionale, da applicare obbligatoriamente negli appalti pubblici?
Il T.A.R. Campania, nell’esaminare la questione, ripercorre i principi costituzionali in tema di suddivisione di competenze fra Stato e regioni, osservando come, ai fini di specifico interesse, la Corte costituzionale abbia chiarito che già con la sentenza n. 303/2003 che “i lavori pubblici non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali”.
Alla luce di quanto sopra, la definizione delle sfere materiali di competenza non può essere determinata esclusivamente in ragione della natura del soggetto che indice la gara, dovendosi piuttosto procedere all’individuazione degli ambiti materiali di competenza statale e regionale in relazione sia alla fase procedimentale sia alla fase successiva, di attuazione del rapporto contrattuale.
Con riferimento alla procedura di evidenza pubblica, la Corte ha affermato come abbia rilievo prevalente la tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Ne deriva che, nelle materie non affidate al legislatore statale, in quanto non connesse a profili di interesse sopraregionale di concorrenza ovvero di ordinamento civile, si abbia invece una “tendenziale riespansione dell’autonomia riconosciuta a ciascun ente pubblico territoriale, nei limiti del rispetto della sfera di competenza attribuita a livello costituzionale”.
Tanto premesso, se è vero che le competenze assegnate alle stazioni appaltanti dal citato art. 133, comma 8, del d. lgs. 163/2006, non hanno rilievo a livello costituzionale, discendendo da una scelta del legislatore statale, tuttavia non sembra ammissibile che, sul tema, intervenga una legge regionale che avoca all’Ente territoriale ogni competenza in materia di aggiornamento dei prezziari delle opere pubbliche.
Pertanto, non è ammissibile che la legge regionale comprima, sino ad annullarlo, il potere di aggiornamento del prezziario delle opere pubbliche affidato dal Codice dei contratti a ciascuna stazione appaltante.
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