Giurisprudenza annotata

22.8. T.A.R. Sicilia, Palermo, 9 settembre 2009, n. 1479


Abstract


Il Comune di Palermo indice una gara per affidare i lavori di costruzione di una fognatura; dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed a seguito delle rituali verifiche antimafia presso la competente Prefettura, emerge la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei riguardi di una delle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori e nella fornitura dei materiali. 
Il Comune, pertanto, intima all’impresa di sospendere la fornitura dei materiali; tale provvedimento e le presupposte informative prefettizie vengono impugnate dall’impresa ricorrente, che ne chiede l’annullamento, previa sospensione degli effetti. 
L’iter motivazionale seguito dal T.A.R. Sicilia prende le mosse da una ricognizione sulle tipologie di informative prefettizie contemplate dalla normativa vigente. 
La prima, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, ha carattere interdittivo: prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti o di rilasciare, o comunque consentire, le concessioni e le erogazioni, le PP.AA. devono richiedere al Prefetto le informazioni concernenti la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. 
Nel caso in cui si accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, alle amministrazioni è fatto divieto di stipulare, approvare o autorizzare i contratti. 
La seconda, di cui all’ex art. 10, d.P.R. n. 252/1998, definita informativa c.d. tipica, è emanata in relazione a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate ed ha comunque una efficacia interdittiva, ma è correlata ad una valutazione discrezionale del Prefetto in ordine agli elementi ed alle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria. 
Tale informativa non presuppone l’accertamento di reati ma si fonda su elementi sintomatici ed indiziari tali da far ritenere inopportuna l’instaurazione di un rapporto con l’amministrazione; si assiste quindi, in tal caso, ad una anticipazione della soglia di autotutela amministrativa. 
La terza, c.d. informativa atipica, è disciplinata dall’art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 12 ottobre 1982, n. 726; essa lascia stazione appaltante la discrezionalità di valutare le informazioni ricevute dal Prefetto e di decidere se stipulare meno il contratto con l’unità concorrente che partecipa alla gara. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti il Collegio desume che l’informativa di cui si controverte appartiene alla seconda delle succitate categorie. 
Pertanto, in un caso siffatto, il giudizio prognostico prefettizio può essere sottoposto ad un sindacato di legittimità, che ne accerti la logicità e congruità con riguardo sia alle informazioni assunte, sia alle valutazioni effettuate. 
Non si tratta, quindi, di un giudizio di merito, precluso al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma di un sindacato sui vizi di legittimità delle scelte discrezionali adottate. 
Così inquadrata la fattispecie, il T.A.R. passa all’esame dei presupposti fattuali che hanno dato origine all’informativa prefettizia ed alla conseguente decisione della stazione appaltante e verifica come a carico dei titolari della ditta ricorrente la Prefettura abbia accertato l’esistenza di elementi di contiguità ambientale con la mafia, che si sostanziano nella sussistenza di strettissimi legami familiari con soggetti condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso e destinatari dell’applicazione di misure di prevenzione. 
Se è vero, come afferma la prevalente giurisprudenza amministrativa, che il mero rapporto di parentela non è sufficiente a ritenere dimostrato il tentativo di infiltrazione, tuttavia, in caso di vincoli particolarmente significativi, obbliga ad una attenta valutazione di ogni, eventuale, ulteriore elemento. 
Nel caso esaminato, dall’istruttoria condotta dalla Prefettura emerge che fratello del titolare dell’impresa ricorrente, oltre ad aver riportato condanne penali per omicidio, traffico internazionale di stupefacenti ed associazione a delinquere di stampo mafioso, è noto per essere il “pupillo” di un noto mafioso, mentre un altro fratello, condannato per ricettazione continuata di assegni proveniente da proventi illeciti del fratello, è stato sottoposto a misure di prevenzione della sorveglianza speciale. Infine, un terzo fratello è stato ucciso in un agguanto. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, e valutata la correttezza e la legittimità delle conclusioni raggiunte dalla Prefettura e dei conseguenti provvedimenti assunti dalla stazione appaltante, il T.A.R. respinge il ricorso in quanto infondato.

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