Giurisprudenza annotata

22.7. T.A.R. Bolzano, 4 settembre 2009, n. 308


Abstract


La vicenda esaminata dal T.A.R. Bolzano, nella sentenza 4 settembre 2009, n. 308, appare peculiare sotto il profilo processuale. 
Due imprese, uniche partecipanti ad una procedura di gara, contestano reciprocamente –l’una con ricorso principale e con ricorso per motivi aggiunti e l’altra con ricorso incidentale- la rispettiva ammissione alla gara. 
Ambedue i ricorsi, in particolare, sono incentrati sulla reciproca dedotta carenza di un requisito di partecipazione alla procedura, nella specie della capacità tecnica consistente nella “esecuzione senza risoluzione in danno, e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, di servizi analoghi per committenti pubblici o privati per l’importo, IVA esclusa di Euro 430.000,00 per un singolo servizio, con l’indicazione dei committenti e del periodo di svolgimento”. 
Il tribunale osserva come, nel caso di specie, assuma rilievo il principio della “simmetria delle posizioni processuali”, in base al quale “la fondatezza del ricorso esaminato con priorità (sia esso quello principale ovvero quello incidentale) comporta la necessità di procedere all’esame anche dell’altro, dovendosi comunque riconoscere l’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della selezione”. 
In pratica, dalla fondatezza di entrambi i ricorsi conseguirebbe l’annullamento di tutti gli atti di ammissione alla gara e, per illegittimità derivata, anche dell’aggiudicazione, con conseguente obbligo, per la stazione appaltante, di indire una nuova procedura di gara. 
Quanto al merito delle questioni trattate, la sentenza si segnala per il ribadire le conclusioni raggiunte dalla prevalente giurisprudenza amministrativa in tema di regolarizzabilità successiva della documentazione di gara. 
Nel caso di specie, in base a quanto previsto dai documenti di gara, le imprese partecipanti avrebbero dovuto presentare una istanza di ammissione e dichiarazione unica, contenente tutte le singole dichiarazioni richieste ed, in particolare, anche quella relativa all’indicazione dei committenti, pubblici o privati, e del periodo di svolgimento; tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata dalla fotocopia di un valido documento del sottoscrittore, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente inclusa, a pena di esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa. 
Ove le suddette prescrizioni, afferma il Collegio, non siano state puntualmente osservate, la regolarizzazione successiva non è ammissibile. 
In ossequio alle conclusioni raggiunte dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, infatti, in presenza di documentazione del tutto mancante, incompleta o assolutamente inidonea, o non corrispondente a quella prevista ovvero, ancora, in caso di mancanza delle prescritte sottoscrizioni, non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione della documentazione e ciò a tutela del principio di par condicio rispetto alle altre imprese concorrenti.

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