Giurisprudenza annotata

15.1. TAR Calabria, sentenza n. 316 del 6 maggio 2009


Abstract


Con la Sentenza in rassegna il TAR Calabria chiarisce che la materia della mobilità volontaria non attiene all'organizzazione degli uffici, bensì ad un evento modificativo di un rapporto di lavoro già instaurato (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, sez. III - bis, 5 luglio 2005, n. 5494; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 21 maggio 2002, n. 844; T.A.R. Sardegna, 15 marzo 2002, n. 267).

La suddetta impostazione ermeneutica è condivisa dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato come la materia della mobilità sia "oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione", escludendo "che i procedimenti di mobilità siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, rispetto alle quali soltanto, sono configurabili interessi legittimi (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15472).

E’ inammissibile, pertanto, per difetto di giurisdizione, un ricorso proposto innanzi al T.A.R. da un dipendente pubblico tendente ad ottenere l’accertamento del suo diritto al trasferimento per mobilità volontaria.

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Riferimenti bibliografici





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