Giurisprudenza annotata

22.5. TAR Lazio Roma, 17 settembre 2009, n. 8902


Abstract


Per costante giurisprudenza, nei giudizi di impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara non è configurabile alcun controinteressato al quale notificare il ricorso; ne deriva che è infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica ad alcun controinteressato.

Questa la prima questione, di natura squisitamente processuale, affrontata dal T.A.R. Lazio, con la sentenza 17 settembre 2009, n. 8902.

La pronuncia si occupa, inoltre, di verificare la legittimità dell’operato tenuto, nel caso di specie, dalla Commissione giudicatrice, affermando il principio, di quasi scontata evidenza, per il quale l’operato della Commissione deve garantire la parità di trattamento tra le imprese partecipanti alla procedura, pena la censura, in sede giurisdizionale, delle determinazioni assunte.

Nel caso esaminato, l’impresa ricorrente dichiarava un fatturato globale, nel triennio 2005 – 2006 – 2007, nettamente superiore a quello richiesto dalla lex specialis ed un fatturato in servizi analoghi o corrispondenti a quelli oggetto della gara, comunque superiore a quello richiesto, ma relativo al triennio 2005-2006-2007, anziché al triennio 2006-2007-2008, ritenendo che il primo fosse il triennio precedente al bando.

Altra società, nei confronti della quale l’impresa ricorrente lamenta la disparità di trattamento e la violazione dei principi di par condicio, dichiarava invece il fatturato specifico per gli anni 2006-2007-2008 anziché per gli anni 2005-2006-2007.

A fronte di un tale stato di cose, mentre per la seconda impresa la Commissione di gara ritiene possibile una integrazione documentale, non altrettanto opina per l’impresa ricorrente.

Osserva il Tribunale come la previsione in tema di richiesta di chiarimenti, di cui all’art. 46 del Codice dei contratti, sia molto chiara, consentendo i chiarimenti soltanto al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In caso di ambiguità o incompletezza del bando, l'amministrazione ha la facoltà, e non l'obbligo, di invitare alla regolarizzazione della documentazione esibita nel rispetto del principio della parità di trattamento.


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