Giurisprudenza annotata

14.7. Corte Costituzionale, Sentenza 18 maggio 2009, n. 160


Abstract


La fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, può essere interamente disciplinata, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal Legislatore statale. In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale. Al fine peraltro di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre “effetti proconcorrenziali”, purché tali effetti “siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza”.

In quest’ottica, la Corte Costituzionale ha esaminato alcuni aspetti della Legge Regionale Campania n.1/2008, rilevando che l’istituto dell’avvalimento non può essere escluso negli appalti sotto soglia. Pur in presenza di un appalto sotto-soglia, debbano infatti essere comunque rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a consentire l’esercizio di un potere conforme, tra l’altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato. Ciò implica che la distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza. La finalità perseguita dal legislatore statale con l’istituto dell’avvalimento, in linea con le prescrizioni comunitarie, è quella di consentire a soggetti, che non posseggono determinati requisiti di partecipazione, di concorrere egualmente mediante l’ausilio di un’altra impresa, che sia in possesso dei necessari requisiti, purché ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 49. Si ottiene, pertanto, il risultato di ampliare potenzialmente la partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali, assicurando così una maggiore tutela delle libertà comunitarie e degli stessi principî di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;

Sotto altro profilo, e sempre con riferimento alla medesima legge, la Corte rileva che la Regione, anche negli appalti sotto la soglia comunitaria, non ha competenza normativa circa i presupposti della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, materia senz’altro di competenza del Legislatore nazionale, come pure – e per la medesima ragione – in tema di procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anomale.

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Riferimenti bibliografici





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