Giurisprudenza annotata

14.5. T.A.R. Puglia, BA, 5 Giugno 2009, n. 1403


Abstract


In una procedura aperta, indetta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di due cavalcavia e di un sottovia in ambito ferroviario, una società operante nel settore dei lavori stradali impugna il bando di gara, pur non avendo presentato domanda di partecipazione.

La ricorrente afferma di non aver partecipato alla procedura in quanto i prezzi dei lavori, posti a base di gara, sono notevolmente inferiori rispetto ai prezzi correnti di mercato; chiede, pertanto, l’annullamento del bando e degli atti ad esso conseguenti.

Il Collegio, però, dichiara il ricorso inammissibile, facendo applicazione di un diffuso e risalente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione non può vantare un interesse qualificato e differenziato all’impugnazione degli atti di gara.

L’interesse vantato dal ricorrente, infatti, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella storica sentenza 29 gennaio 2003, n. 1, deve essere contrassegnato dai caratteri dell’immediatezza, della concretezza e dell’attualità.

Tai caratteri sono connessi alla partecipazione alla gara, che sola consente al soggetto di acquisire un interesse concreto all’impugnazione, a fronte dell’eventuale pregiudizio derivante dal bando.

L’orientamento difforme, pur presente in giurisprudenza, è collegato ad ipotesi particolari, nelle quali il ricorso è diretto ad impedire, in radice, lo svolgimento della gara. Ed infatti, afferma il Collegio, i temperamenti alla tesi tradizionale, introdotti sotto la spinta del diritto comunitario, sono comunque riferiti a clausole idonee a manifestare immediatamente la loro attitudine lesiva a motivo della loro essere relative a requisiti soggettivi (le c.d. clausole “escludenti”, che impediscono la partecipazione alla gara).

Nel caso esaminato invece, afferma il T.A.R., il ricorrente contesta il contenuto del bando con riguardo ad un elemento oggettivo, cioè il valore economico dell’appalto; in mancanza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in una ipotesi siffatta, in capo all’istante difetta la legittimazione a ricorrere.

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