Giurisprudenza annotata

14.2. T.A.R. Campania, NA, 19 maggio 2009, n.2736


Abstract


Dopo aver ribadito, in linea con la giurisprudenza dominante, che le imprese singole, facenti parte di una A.T.I., conservano la legittimazione attiva ad impugnare gli atti di una procedura di gara, senza che ciò faccia venir meno il mandato conferito alla capogruppo, il T.A.R. Campania si pronuncia, con la sentenza 19 maggio 2009, n. 2736, sui criteri di composizione della commissione di gara.

Sul punto, l’art. 84, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce, come principio generale, che la commissione sia composta da funzionari interni alla stazione appaltante, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, ad eccezione del solo presidente. Il successivo comma 8 prevede, poi, che quando manchino in organico adeguate professionalità o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, possa farsi ricorso a componenti esterni, scelti tra:

a)       funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici;

b)       professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco i cui candidati siano forniti dall’ordine professionale medesimo;

c)       professori universitari di ruolo, anch’essi facenti parte di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalla facoltà di appartenenza.

Nel caso di specie, il T.A.R. viene chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un’impresa, in proprio ed in qualità di capogruppo di una A.T.I., classificatasi seconda in graduatoria nella gara indetta da una ASL per l’affidamento quinquennale della fornitura, installazione e collaudo del sistema integrato per la gestione delle telecomunicazioni/fonia/dati.

A fondamento del proprio ricorso, l’impresa adduce che la nomina della commissione non appare conforme ai criteri indicati dall’art. 84: i componenti “interni” della commissione di gara (due medici ed un avvocato) non sarebbero in possesso della necessaria esperienza in materia di tecnica delle comunicazioni telefoniche, mentre i componenti “esterni” (uno dei quali semplice ricercatore e non professore universitario di ruolo) non sarebbero stati scelti negli appositi elenchi.

Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, precisa che, quanto ai componenti interni, il requisito della “adeguata professionalità”, se non assurge a requisito curricolare specifico, tuttavia individua una conoscenza del settore oggetto del contratto che consenta, al componente della commissione, di formulare un giudizio “idoneo” sull’offerta tecnica.

In ordine, poi, ai membri esterni, le disposizioni dell’art. 84 devono considerarsi di stretta interpretazione; sulla base di tali considerazioni, il Collegio annulla gli atti impugnati e prescrive che la ASL rinnovi il procedimento a partire dalla nomina di una nuova commissione.

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