Giurisprudenza annotata

20.10. T.A.R. Puglia, Bari, 24 settembre 2009, n. 2102


Abstract


La sentenza in oggetto interviene in tema di conferenza di servizi per quanto riguarda la realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato. 
Il giudice amministrativo afferma che l’art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 ha introdotto, in materia di realizzazione di nuove infrastrutture energetiche, una tipologia di intesa “forte” tra Stato e Regione, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, a causa del particolare impatto che tali strutture hanno sulle funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo (Corte Costituzionale, sentenza del 13 gennaio 2004 n. 6). 
Il T.A.R. Puglia osserva inoltre che proprio il riconoscimento a favore della Regione di un pregnante potere d’interdizione in materia di realizzazione di nuove centrali termoelettriche, attraverso il meccanismo istituzionale dell’intesa “forte”, esige che l’esercizio di tale potestà, altamente discrezionale, avvenga nel rispetto degli obblighi procedimentali sanciti nella legge n. 241 del 1990, e che dunque la Regione svolga una compiuta istruttoria e fornisca una motivazione chiara e controllabile delle proprie decisioni, affinché il diniego all’intesa non si trasformi, nei fatti, in un atto politico insindacabile da parte del giudice amministrativo.

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