Giurisprudenza annotata

21.1. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 settembre 2009, n. 5026


Abstract


Tratto dalla sentenza:

"Agli effetti dell’applicabilità del Capo V della legge n. 241 del 1990, ciò che rileva è il dato formale, dell’essere o meno l’ente una pubblica amministrazione, un’azienda autonoma o speciale, o un ente pubblico, e non può ammettersi in senso contrario (ai fini, cioè, dell’assoggettamento alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi) la rilevanza di aspetti sostanzialistici che contraddicano la configurazione formale dell’ente, quali la presenza maggioritaria o totalitaria di capitali e soci pubblici o la sussistenza di un controllo sostanziale riconducibile comunque a pubbliche amministrazioni, ancorché tali aspetti sostanziali possano essere rilevanti ad altri fini (controlli contabili, sottoposizione alle regole dell’evidenza pubblica, come organismi di diritto pubblico, per l’acquisto di beni, servizi, lavori).

Ciò posto, ammesso che la Società resistente gestisce un pubblico servizio (il servizio di affidamento di appalti di interesse nazionale o comunitario), il punto problematico, che porta ad escludere l’ammissibilità della domanda di accesso qui oggetto di discussione, è costituito dal fatto che essa verte su atti che nulla hanno a che fare (se non in via del tutto indiretta e mediata) con i profili funzionali ed organizzativi del servizio pubblico in parola, atteso che la domanda di accesso di cui si discute ha ad oggetto atti contrattuali rilevanti esclusivamente nell’ambito interno del rapporto di diritto privato intercorrente tra la G.  S.p.a. e la D.B. S.p.a. (cfr. TAR Lazio, sez. III-ter, 10 aprile 2006, n. 2507 che ha escluso l’accesso ai documenti attinenti al rapporto di lavoro di dipendenti della società R.W.; cfr. altresì Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2006, n. 2959)".

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Riferimenti bibliografici





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