Giurisprudenza annotata

13.7. T.A.R. Lazio, RM, sez. III, 20 aprile 2009, n. 3976


Abstract


Con la sentenza in rassegna, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato sul tema dei poteri spettanti all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con precipuo riguardo alla possibilità per quest’ultima di applicare sanzioni di carattere pecuniario e di sospensione dalla partecipazione alle procedure indette per l’affidamento dei pubblici appalti.

In via preliminare, giova rammentare che, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 1, d.lgs. 163/06 e s.m.i., la Stazione Appaltante, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte prevenute dai potenziali concorrenti, deve richiedere ad numero di offerenti non inferiore al 10%, scelti mediante sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dalla lex specialis di gara.

In caso di ritardata od omessa comprova dei requisiti speciali di partecipazione, la S.A. esclude il concorrente dalla gara, procedendo, altresì all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Organo di Vigilanza ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, d.lgs. 163 cit. e dell’eventuale sospensione dalla partecipazione alle pubbliche gare.

Sennonché, nel caso di specie, il Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici adottava, ai sensi del citato art. 48, un provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, nonché della sospensione per un mese dalla partecipazione alle procedure di affidamento, con relativa annotazione delle sanzioni stesse nel Casellario Informatico, nei confronti di un concorrente escluso dalla gara per mancata dimostrazione, nei termini prima concessi e poi prorogati dall’Amministrazione Regionale appaltante, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dichiarati in sede di domanda di partecipazione, consistenti, nello specifico, nello svolgimento, nell’arco degli ultimi tre anni, di servizi identici nel settore oggetto della gara per un importo non inferiore ad 80.000,00 di euro.

Il concorrente di che trattasi, prima escluso e poi sanzionato, proponeva formale ricorso innanzi al TAR Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare di efficacia, del provvedimento con il quale l’Organo di Vigilanza lo aveva sanzionato e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.

I Giudici Romani hanno accolto il ricorso, in considerazione del disposto dell’art. 48 cit. a mente del quale l’irrogazione, da parte dell’Authority, delle sanzioni in parola, in aggiunta a quelle già applicate dalla Stazione Appaltante, presuppone necessariamente il riscontro dell’assenza dei requisiti speciali di partecipazione dichiarati, ovvero la mancata definitiva comprova dei requisiti stessi, e, dunque, la falsità della dichiarazione resa, non essendo sufficiente il mero ritardo nella presentazione della documentazione dimostrativa del loro possesso (cfr., in termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 luglio 2006, n. 6404 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098. V, anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2001, n. 2780).

Diversamente, nella fattispecie de qua non vi sarebbe stata la benché minima traccia di una falsa dichiarazione, attesa l’assenza di una grave negligenza da parte della società ricorrente in sede di riscontro alla verifica dei requisiti, trattandosi di comportamento scusabile, cui sono conseguite, invece, sanzioni sproporzionate. o che non vi è stata grave negligenza.

In buona sostanza, dunque, la mancata comunicazione, ovvero il ritardo della stessa, possono essere sanzionati ai sensi dell’art. 6, comma 11, d.lgs. 163/06, mentre nei confronti dell’operatore economico escluso deve essere instaurato un procedimento in contraddittorio, al termine del quale potranno essere eventualmente comminate dall’Autorità la sanzione pecuniaria e la sospensione dalla partecipazione alle gare, graduata a seconda della gravità da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi, previsto nelle ipotesi di dichiarazione scientemente mendace (v. A.V.C.P., Determinazione n. 14 del 29 gennaio 2009).


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