Giurisprudenza annotata

13.4. Consiglio di Stato, V, 5 maggio 2009, n. 2818


Abstract


Qualora un concorrente ad una pubblica gara venga escluso con la motivazione di aver presentato dichiarazioni non veritiere in ordine al rispetto dei termini di consegna di precedenti lavori affidati dalla stessa Amministrazione appaltante, e si accerti che tali presunti inadempimenti contrattuali non siano mai stati, in realtà, formalmente contestati, il concorrente è titolare del diritto al risarcimento del danno da lesione dell’immagine.

Il Consiglio di Stato, che sul punto conferma la sentenza emessa in primo grado, è infatti  fermo nel ritenere che l’addebito di una condotta integrante reato (false dichiarazioni) si ripercuote negativamente sulla sfera delle relazioni personali e dei rapporti sociali, lavorativi e non, aggredendo il prestigio professionale della persona e gravemente ledendo l’immagine della stessa.

Per questo, aderendo ai più recenti orientamenti delle Sezioni Unite della Cassazione (11.11.2008, sent. n. 26972), il Supremo Collegio ritiene che il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, sfuggendo a dimostrazione oggettiva di stampo documentale, sia suscettibile di prova essenzialmente con lo strumento delle presunzioni di cui all’articolo 2727 e segg. del codice civile.


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Riferimenti bibliografici





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