Abstract
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha accolto il ricorso in appello proposto dalla società Beta, la quale si è vista annullare l’aggiudicazione disposta in suo favore a seguito dell’esclusione della società Alfa.
Nel caso in esame, dopo l’apertura delle offerte economiche, su segnalazione dell’appellante Beta, l’amministrazione procedente, utilizzando legittimamente il proprio potere di riesame, aveva rilevato, nei campioni prodotti dalla Alfa, la mancanza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato speciale, e ne aveva disposto l’esclusione.
Alfa otteneva però una pronuncia favorevole da parte del T. A. R., in quanto “l’offerta tecnica era stata rivalutata (in pejus) solo dopo l’apertura della busta contenente le offerte economiche”.
In realtà, come osserva opportunamente il Consiglio di Stato, nella fattispecie non è dato rilevare alcuna inversione procedimentale, né alcuna violazione della par condicio fra i concorrenti, poiché la Commissione aggiudicatrice non è intervenuta sui punteggi assegnati in precedenza all’offerta tecnica della società Alfa, ma ha semplicemente escluso un concorrente che aveva presentato un’offerta non conforme con il capitolato di gara.
A tale proposito, il Collegio ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che tale riesame sia stato attivato da un esposto presentato da altro candidato, poiché i motivi posti a base della sua formulazione sono stati fatti propri dall’Amministrazione, che poteva invero contestarne la fondatezza.
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