Giurisprudenza annotata

12.9. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 maggio 2009, n. 5068


Abstract


La partecipazione alla gara ad evidenza pubblica costituisce un presupposto di legittimazione per l’impugnativa dell’esito di essa, ma anche del bando di gara, configurando, come eccezione, il caso in cui la lex specialis rechi clausole che rendano impossibile la predisposizione di un’offerta attendibile.

Si tratta, quindi, di un’applicazione del principio che regola l’impugnazione degli atti a carattere generale (anche se non normativi), ammissibile direttamente quando si tratti di statuizioni che, omisso medio, arrecano un pregiudizio immediato all’amministrato.

Il T.A.R., esaminando le censure espresse dalla ricorrente, dimostra che nessuna di essere può essere considerata relativa a clausole che impedivano alla concorrente di partecipare.

E’ interessante, in particolare, la posizione assunta dal giudice amministrativo circa una delle doglianze, con la quale l’aspirante concorrente lamentava che la Committente aveva disposto l’obbligo per i partecipanti in possesso dei requisiti di gara di non associarsi in A.T.I.

Al di là di ogni considerazione sull’effettiva legittimità della clausola, il Collegio rileva che appare evidente la mancanza di qualsivoglia lesività della clausola, atteso che ricorrente aveva dichiarato la volontà di presentarsi in A.T.I. proprio per supplire alle proprie deficienze, senza dare, nel contempo, contezza del fatto che il proprio associato possedesse da solo i requisiti pretesi dalla stazione appaltante.

Il Collegio, dunque, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per mancanza di interesse della ricorrente.


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