Giurisprudenza annotata

28.9. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENT. 29 DICEMBRE 2009, N. 8914


Abstract


Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato esprime importanti principi di diritto nella materia dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e dunque in un settore attualmente affidato alle cure dei legislatori regionali.

In particolare, il giudice amministrativo stabilisce che “la necessità della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali discende dall’art. 2 L.R. Lombardia 24.12.,2006 n. 27, il quale consente agli enti territoriali di differenziare la procedura di selezione in relazione alla rilevanza economica o meno dell’impianto, ma nel contempo stabilisce che vanno comunque rispettati i principi di trasparenza, correttezza, imparzialità ed adeguata pubblicizzazione e che la proposta deve essere individuata secondo i criteri ivi indicati. Per cui in ogni caso va posta in essere dall’ente locale una procedura di evidenza pubblica anche se semplificata pure per gli impianti privi di rilevanza economica”. Le normative regionali, nell’ottica della V Sezione, non vietano peraltro alle Amministrazioni locali di aumentare gli standards di concorrenzialità da assicurare nel proprio territorio. In tal senso, “la normativa vigente non preclude alle Stazioni appaltanti la possibilità di chiedere requisiti ulteriori”, rispetto a quelli legali, “logicamente connessi all'oggetto dell'appalto. Per cui nel bando di gara l'Amministrazione appaltante può di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”.


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