Giurisprudenza annotata

28.7. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 NOVEMBRE 2009, N. 7353


Abstract


L’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, stabilisce che, per le gare, come quella oggetto della presente controversia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice debba essere composta da un numero dispari di componenti (massimo da cinque componenti) “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”. La necessità di una pertinente qualificazione professionale è ribadita ulteriormente dai successivi commi dell’art. 84 citato.

Ed invero, fatta eccezione per il presidente della commissione giudicatrice che, in base al comma 3, può essere un dirigente della stazione appaltante o, in mancanza, un funzionario con posizione apicale nominato dall’organo competente, quindi anche un funzionario non appartenente a ruoli tecnici specificamente specializzato nel settore, gli altri componenti devono essere necessariamente muniti della qualificazione professionale nel particolare settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.

La illegittima composizione della commissione giudicatrice rende invalida, travolgendola, l’intera procedura di gara


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Riferimenti bibliografici





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