Giurisprudenza annotata

28.5. T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I, 21 DICEMBRE 2009, N. 3699


Abstract


L'ipotesi di carenza dei requisiti di carattere generale, regolata dall'art. 38 del citato D. Lgs., che prevede in tal caso solo l'esclusione del concorrente dalla gara è, cosa assai diversa da quella relativa al mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, disciplinata dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, che riconnette a tale circostanza non solo l'esclusione del concorrente dalla gara, ma anche l'escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Non può essere accolta la tesi, pure sostenuta da parte della giurisprudenza, in base alla quale la possibilità di imporre le sanzioni discenderebbe direttamente dall'art. 75, co. 6, d. lgs. n. 163/2006, per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario; il fatto dell'affidatario sarebbe, in questa ricostruzione, qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali.

Infatti, nel momento in cui si afferma che l’art. 48 è di stretta interpretazione e, dunque, non soltanto non ammette l’interpretazione analogica, ma nemmeno quella estensiva, in quanto contenente norme sanzionatorie, non è poi possibile utilizzare in via interpretativa il predetto art. 75 per allargare le maglie delle sanzioni applicabili ai partecipanti alle gare d’appalto.


Riferimenti bibliografici





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