Giurisprudenza annotata

28.4. T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, SEZ.I,15 DICEMBRE 2009, N. 5346


Abstract


Impugnata una graduatoria concorsuale, il ricorrente non può pretendere che sia esaminata prima la censura che conduca al conseguimento della nomina o dell'aggiudicazione e poi, in caso di mancato accoglimento, far valere un motivo di illegittimità riguardante l'intera procedura; ciò sul rilievo secondo cui non si può conseguire una nomina o una aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida.

Ciò anche perché il giudice amministrativo, in considerazione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio, legato all'esercizio della funzione pubblica, deve decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell'interessato.

Nel merito, non si ritiene ammissibile che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche venga affidata a commissioni diverse, dovendo la valutazione essere effettuata dalla stessa commissione giudicatrice, salva restando la possibilità di incaricare un seggio di gara della sola preliminare valutazione dell’ammissibilità della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione delle offerte. Viola, inoltre, il principio di collegialità della commissione la Stazione Appaltante che abbia affidato la valutazione delle offerte ad un organo monocratico.


Riferimenti bibliografici





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