Abstract
Ai fini dell’invocazione dell’articolo 38, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a giustificazione del mancato invito, ad una gara ufficiosa, dell’istituto bancario cui era stato precedentemente affidato il servizio di cassa, il Consiglio di Stato osserva che l’assenza di formali note di contestazione, censura o biasimo, non può costituire di per sé riprova dell’insussistenza o dello scarso rilievo delle inadempienze addebitate. La grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, infatti, qualora gli esatti termini della prestazione siano consacrati in una convenzione, costituiscono un danno in re ipsa, e l’amministrazione aggiudicatrice non è gravata dall’onere di fornire elementi di prova in ordine alle conseguenze negative prodotte dagli inadempimenti rilevati.
Nella fattispecie, il Supremo Collegio ha ritenuto sufficienti gli elementi evidenziati in una semplice relazione predisposta dagli uffici della stazione appaltante e da un esperto contabile.
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