Giurisprudenza annotata

27.10. T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II, 31 DICEMBRE 2009, N. 1481


Abstract


Una società, aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione del servizio pubblico di bus-navetta nell’area dell’Università della Calabria, inoltra alla Cassa depositi e prestiti la richiesta di concessione ed erogazione di un contributo per l’acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale. Tale richiesta viene avanzata in applicazione delle previsioni dell’art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998 (successivamente art. 17 della legge n. 166 del 1 agosto 2002) per l’abbattimento degli oneri conseguenti all’acquisto e alla locazione finanziaria di autoveicoli a minimo impatto ambientale e del decreto del 24 maggio 2004 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che contempla, tra i soggetti destinatari dei finanziamenti in oggetto, anche le «persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio con sede legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti».

La Cassa rigetta la richiesta, ritenendo che il contratto stipulato dalla società richiedente con l’Università della Calabria sia da considerare un contratto di appalto di servizi e non già un contratto di pubblico servizio.

Il T.A.R. Calabria, nel decidere sul ricorso promosso dall’impresa avverso il rigetto della richiesta di erogazione del contributo, ripercorre i tratti distintivi tra le due fattispecie (appalto di servizi e contratto di servizio), osservando come i contratti di servizio costituiscano una categoria contrattuale nata dal processo di liberalizzazione dei servizi pubblici, le cui prestazioni si caratterizzano per l’essere rivolte all’utenza. Nel contratto di appalto di servizi, invece, la prestazione è rivolta a favore dell’amministrazione (così Corte cost. n. 439/2007).

Inoltre, a giudizio della giurisprudenza amministrativa, per comprendere se ci s trovi di fronte all’una o all’altra fattispecie occorre valutare il c.d. rischio di gestione; nell’appalto di servizi è l’amministrazione che paga l’aggiudicatario per la prestazione di un servizio reso in suo favore mentre  nella concessione o nei contratti di servizio i rischi di gestione del servizio ricadono sull’aggiudicatario, il quale si assume la responsabilità della gestione, paga la p.a. e si rifà sugli utenti che versano gli importi per l’utilizzo del servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005, n. 6368).

In applicazione di tali principi, il Collegio ritiene che, con la stipulazione del contratto in questione, la ricorrente non abbia assunto alcun rischio legato alla gestione del servizio; la sua attività, infatti, non è remunerata per il tramite dei corrispettivi del servizio erogato all’utenza ma attraverso una somma versata dall’amministrazione, quale compenso per la prestazione dei servizi che l’impresa effettua in favore della stazione appaltante.

Pertanto, la fattispecie esaminata si pone come contratto di appalto e non contratto di servizio pubblico, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la determinazione della Cassa depositi e prestiti di rigettare la domanda di finanziamento.


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