Giurisprudenza annotata

27.8. T.A.R. TOSCANA, SEZ. II, 22 DICEMBRE 2009 N. 3981


Abstract


In una gara per lavori di adeguamento di una diga, la Commissione di gara esclude una della imprese partecipanti con la motivazione che l’impresa stessa non sarebbe in regola con le norme sull’assunzione dei disabili. 
L’impresa esclusa ricorre avverso l’esclusione, sostenendo che con i provvedimenti impugnati l’amministrazione ha, di fatto, introdotto una causa di esclusione “atipica” non prevista dall’art. 38, primo comma, lett. l), del D. Lgs. 163/2006, fornendo peraltro una erronea interpretazione della normativa per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68. Secondo parte ricorrente, infatti, le imprese concorrenti ad una gara di appalto devono essere considerate in regola con le norme della legge n. 68/1999 se ottemperano agli obblighi di assunzione delle persone disabili di cui all’art. 1 della predetta legge a copertura delle quote di riserva di cui al successivo art. 3; non sarebbe, invece, richiesta l’ottemperanza agli obblighi di assunzione delle “categorie protette” (orfani, coniugi superstiti, profughi ecc.) di cui all’art. 18, comma 2, legge 68/1999. 
Il T.A.R. Toscana condivide la tesi dell’impresa esclusa ed accoglie il ricorso, osservando che le cause di esclusione relative al mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 costituiscono un “numerus clausus”, in quanto limitano la capacità contrattuale dell’imprenditore e la libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. 
Ne deriva che, in ossequio al principio di tassatività, le disposizioni normative che prevedono cause di esclusione dalle gare pubbliche non sono suscettibili di applicazione analogica.

Riferimenti bibliografici





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