Giurisprudenza annotata
Abstract
La disciplina regionale non può consentire la confusione tra la gestione liquidatoria delle “vecchie” unità sanitarie locali e l’attività posta in essere dalle “nuove” aziende sanitarie, istituite ai sensi del d.lgs. 502 del 1992: tali gestioni devono, invece, restare del tutto separate, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Detta disposizione, sebbene sia norma a contenuto specifico e dettagliato, è infatti da considerare, per la finalità perseguita, in “rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio che connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i “debiti” e i “crediti” delle soppresse USL. Il vincolo opera anche per le regioni a statuto speciale, dal momento che la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 (che nel caso di specie vale a ricondurre l’autonomia normativa in materia sanitaria della regione Friuli-Venezia Giulia agli effetti dell’art. 117, III comma della Costituzione) porta con sé anche la soggezione ai corrispondenti limiti.
Riferimenti bibliografici
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