Giurisprudenza annotata

3.8. CORTE COST., SENTENZA 25 FEBBRAIO 2010, N. 57


Abstract


Con la Sentenza n. 57 del 2010 la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di contrattazione integrativa. 
La Regione Toscana lamentava la violazione degli articoli 117 e 119 Cost. da parte dell’art. 67, commi 9 e 10, del D.L. 112/08, convertito, con modifiche, in L. 133/08. 

Per chiarezza si riporta il testo delle disposizioni, compreso il comma 8, evidentemente correlato con i commi oggetto della disputa: 
“8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. 
10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva”. 

Le disposizioni impugnate, a giudizio della ricorrente, violerebbero la competenza legislativa e l’autonomia finanziaria regionale per due ragioni, prevedendo il comma 9 un controllo di merito non previsto dalla Costituzione, e il comma 10 un controllo non limitato al solo carattere collaborativo, essendo prevista la possibilità di proporre ai singoli enti interventi correttivi e meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto di vincoli finanziari e indirizzi generali assunti in sede di contrattazione collettiva. 
La difesa della Presidenza del Consiglio verteva essenzialmente sui seguenti punti: da una parte veniva richiesta l’eccezione di inammissibilità per genericità e non argomentazione delle censure proposte. Dall’altra, nel merito, si sosteneva che: 
- l’obbligo di comunicazione dei dati e il potere dello Stato di determinare standard tecnici per la rappresentazione e trasmissione degli stessi non sarebbero in contrasto con il regime della competenza concorrente; 
- il comma 10 non avrebbe effetti sanzionatori, limitandosi la Corte dei Conti ad elaborare proposte di interventi correttivi nei soli casi di esorbitanza rispetto a limiti di finanza pubblica e indirizzi generali di contrattazione collettiva; 
- le disposizioni impugnate attengono all’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica; 
- il comma 9 avrebbe portata essenzialmente conoscitiva, estendendo il referto del costo del lavoro pubblico anche agli effetti della contrattazione integrativa; non vi sarebbe controllo di merito limitandosi la Corte dei Conti ad attestare la conformità della contrattazione integrativa al buon andamento ed alla corretta gestione delle risorse; il controllo della Corte dei conti sarebbe assimilabile a quello finanziario più che a quello di gestione. 

La richiesta di inammissibilità viene rigettata dalla Consulta, poiché i parametri costituzionali sono indicati in modo sufficientemente chiaro. 
La Corte ricorda poi come le disposizioni censurate siano state espressamente abrogate dall’art. 66, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 150/09, e mai applicate medio tempore. In particolare: 
- il comma 9 e il comma 10, primo periodo, sono state riprodotte in modo quasi identifico nel nuovo art. 40-bis, comma 3, del D. Lgs. 165/2001; 
- il comma 10, secondo periodo, non è stato riprodotto nel nuovo testo; 
- il comma 10, terzo periodo, infine, è stato riportato nell’art. 40, c. 3-quinques, del nuovo D. Lgs. 165/2001. La nuova norma, però, persegue analoghe finalità ma in modo diverso, prevedendo la nullità delle clausole contrastanti in luogo della sospensione, e contemplando tra i soggetti attivi, oltre alla corte dei conti, anche DFP e MEF. Ciò non rende possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale. 
Tale trasferimento, in definitiva, è possibile solamente per il comma 9 e per il comma 10, primo periodo. 

Nel merito, la questione non è fondata, poiché dette disposizioni non introducono un controllo di merito, essendo usate le informazioni richieste ai soli fini di “referto” sul costo del lavoro, e quindi riconducibili in definitiva ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

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