Abstract
La fase di partecipazione alla gara è distinta dalla fase di invito ed eventualmente di prequalificazione, per cui è ben possibile, nel caso di consorzi ordinari e di raggruppamenti temporanei di imprese, che ditte invitate individualmente possano partecipare alla gara in forma associativa, sempre che tale iniziativa non avvenga in un momento posteriore alla presentazione dell’offerta in forma singola (Cons. Stato, Sez. VI, 20.2.08, n. 588). Ciò perché è solo dalla presentazione dell’offerta che prende forma il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti, considerando la diversità tra la fase di invito e la fase di offerta.
La stessa giurisprudenza, poi, ha chiarito che il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare può essere verificato anche in capo alle singole imprese qualora il consorzio, come nel caso di specie, non viene in rilievo quale centro autonomo di imputazione ma solo per la qualità dei soggetti che vi partecipano (Cons. Stato, Sez. IV, 27.6.07, n. 3765).
Riferimenti bibliografici
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