Giurisprudenza annotata

2.8. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 MARZO 2010, N. 1333


Abstract


La presenza di una clausola contrattuale che escluda la revisione dei prezzi nell’ambito di un rapporto ad esecuzione periodica o continuativa, non impedisce all’impresa che subisca un aggravio non prevedibile degli oneri di gestione del servizio in ragione di un atto statale autoritativo, di vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dei maggiori oneri, in conformità a quanto stabilito all’articolo 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Questo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la pronuncia in commento, in relazione all’espletamento del servizio di nettezza urbana aggiudicato da un Comune campano alla società Alfa, inciso dal commissariamento disposto dal Governo per far fronte ai problemi legati alla c.d. “ecomafia”.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, l’obbligo di natura autoritativa di conferire i rifiuti presso discariche più distanti rispetto al sito individuato nel contratto, foriero di maggiori oneri per l’impresa affidataria del servizio (in termini di consumo di carburante, pedaggi autostradali, riorganizzazione del personale, e così via) costituisce un evento straordinario e imprevedibile, non imputabile alla società, che altera il sinallagma contrattuale e che rende nulla ex articolo 1339 c.c. la clausola in esame, la quale esclude in radice la possibilità di revisione periodica dei prezzi.

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