Giurisprudenza annotata

1.2. T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZIONE V, 20 GENNARIO 2011, N. 390


Abstract


ndipendentemente dalla qualificazione degli atti che scandiscono le vicende del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, come provvedimenti amministrativi ovvero atti negoziali, qualsiasi controversia ad essi relativa spetta, ai sensi dell’art. 63 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

In ogni caso il carattere discrezionale del potere datoriale non implica affatto la natura pubblicistica dell’atto di conferimento dell’incarico, il quale altro non è se non un atto di gestione di natura squisitamente negoziale. 

Invero, ai sensi dell’art. 63 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, tra l’altro, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

Non è configurabile come “concorsuale” una procedura finalizzata all’attribuzione di livello, grado e categoria dirigenziale, qualora non sia possibile ravvisare in essa la presenza di specifiche fasi procedimentali, quali la valutazione comparativa dei candidati, l’attribuzione di punteggi, la formazione di una graduatoria. 

E’ perciò pacifico il carattere “fiduciario” di una serie di atti di affidamento di incarichi dirigenziali, emessi dal Comune di Napoli, sulla base di una generica indicazione di idoneità a ricoprire un determinato posto nell’amministrazione ed a svolgere l’inerente funzione. 

Ciò premesso - e considerata la scelta compiuta dal legislatore a favore di un criterio di attribuzione della giurisdizione con riferimento alla “materia”- il T.a.r. Campania, Napoli, ha ritenuto non esservi spazio alcuno nella controversia esaminata, per il radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo. 
La giurisdizione, infatti, non si radica sic et simpliciter sulla domanda avanzata dai ricorrenti bensì in base alla effettiva natura degli atti impugnati ed ancor prima, con riferimento alla causa pretendi della controversia (di cui gli atti impugnati rappresentano il primo indice rivelatore), in relazione al petitum azionato. Quest’ultimo va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si richiede al giudice ma anche, e soprattutto, in funzione della causa pretendi, cioè della intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice per mezzo dei fatti allegati nonchè del rapporto giuridico del quale i fatti sono manifestazione.

Riferimenti bibliografici





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