Giurisprudenza annotata

9.5. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 DICEMBRE 2010, N. 9381


Abstract


È illegittimo e pertanto va disapplicato il Regolamento del Ministero della Difesa che individua gli atti sottratti al diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 24 L. 241/1990, nella parte in cui non consente l’ostensione di atti riguardanti la carriera dell’interessato e, come tali, non incidenti sulla carriera di altri soggetti terzi, sul solo presupposto della lesione di asserite ragioni di riservatezza dell’amministrazione. 
Il diniego del diritto d’accesso non può fondarsi su di una asserita, generica, esigenza di riservatezza dei terzi, dovendosi rilevare che tale diritto prevalga rispetto all’esigenza suddetta, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa degli interessi del soggetto richiedente. 
Nel caso di specie, stante la potenziale capacità delle note informative – sia pure ritenute dall’amministrazione stessa riservate – di influire sulla carriera del dipendente, è innegabile l’interesse del sottoufficiale ad ottenere l’ostensione degli atti che lo riguardino al fine di tutelare la propria situazione lavorativa e personale. 
In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato, la riservatezza da tutelare non può essere in nessun caso quella dell’amministrazione (o di coloro che siano chiamati ad esprimere un giudizio valutativo) che ha formato i documenti cui l’interessato intende accedere ma solo quella di “terzi, persone, gruppi ed imprese”. 
È perciò illegittimo il comportamento dell’amministrazione della Difesa che ha inibito il diritto d’accesso del proprio dipendente, interessato a prendere visione, ed estrarre copia, di schede informative e valutative che lo riguardino.

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