Giurisprudenza annotata

1.9. CGARS - 19 MAGGIO 2011, N. 366


Abstract


PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE LAVORATORI PRECARI, NATURA CONCORSUALE O MENO DELLE STESSE, SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL G.A. OVVERO DEL G.O.

Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 165/2001, nel caso di ricorso promosso avverso un atto di annullamento in autotutela di una procedura di stabilizzazione di personale in servizio presso l’amministrazione comunale, è essenziale verificare se lo specifico procedimento di stabilizzazione abbia o meno natura concorsuale.

Le procedure di “stabilizzazione”, di cui ai commi 519 e 558 della L. 296/2006, interessano personale non dirigenziale, che abbia prestato servizio presso talune amministrazioni per almeno tre anni, e sono volte alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Benchè configurabili come concorsi interni, in quanto aperte al solo personale in servizio, le procedure di stabilizzazione danno luogo ad una nuova assunzione ed all’instaurazione di un rapporto di lavoro diverso da quello preesistente.

I criteri identificativi di una procedura di natura concorsuale hanno carattere formale e sostanziale.

Da un punto di vista formale è necessario che il procedimento prenda avvio con un atto di carattere indittivo (bando-avviso), nel quale debbono essere inseriti una serie di elementi tipici; dal punto di vista sostanziale deve sussistere una competizione almeno potenziale dei concorrenti. Non esclude la concorsualità la circostanza il fatto che non si determini in concreto una situazione di incapienza.

Sussiste perciò la giurisdizione del giudice amministrativo qualora, in relazione alla procedura di stabilizzazione oggetto del giudizio, possano ritenersi sussistenti tutti gli indici caratterizzanti la concorsualità (presenza di un bando; stabilizzazione di tutti i potenziali candidati non assicurata). 


Riferimenti bibliografici





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