Giurisprudenza annotata

1.8. CORTE DEI CONTI - SEZ. GIUR. TOSCANA - SENTENZA 13 MAGGIO 2011, N. 175


Abstract


CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI, MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE IN MATERIA DI REQUISITI, SUSSISTENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA COLPA.

È gravemente colposo il comportamento di chi conferisce un incarico dirigenziale, a spese dell’ente pubblico, senza una preventiva, doverosa, attenta e scrupolosa verifica dell’esistenza, in capo al soggetto prescelto delle condizioni richieste dalla legge per il conferimento dello specifico incarico.

Sussiste nesso causale tra l’azione di conferimento di un incarico dirigenziale – ad un soggetto privo di laurea – e l’evento – esborso di danaro pubblico - . L’incarico affidato in mancanza dei presupposti di legge deve considerarsi illegittimo, la relativa spesa dannosa per l’ente.

In materia di dirigenza, ex art. 111 D. Lgs. 267/2000, gli enti locali sono tenuti ad adeguare la propria normativa statutaria e regolamentare ai principi del Capo III del T.U.E.L. e del titolo II, Capo III, del D.Lgs. 165/2001.

Indi qualora l’amministrazione intenda provvedere al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110/1 D.Lgs. 267/2000, deve, in ogni caso, rispettare le disposizioni di legge dettate in materia di requisiti.

Questi ultimi sono fissati dall’art. 28 D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce, in via generale, la necessaria sussistenza del titolo di laurea ai fini dell’accesso alla qualifica dirigenziale. 

Prima delle modifiche introdotte dall’art. 40 D.Lgs. 140/2009, l’art. 19/6 prevedeva dovessero sussistere, alternativamente, il requisito della laurea o di idonee esperienze lavorative (oggi i requisiti debbono invece contemporaneamente sussistere).

Per la Procura contabile la prova della professionalità, in caso di incarichi dirigenziali, non può essere supportata da dati generici quali l’anzianità di servizio, neppure da dichiarazioni meramente assertive concernenti la mancanza di personale adeguato o disponibile, ma trova fondamento nella attenta lettura dell’art. 19 del D.Lgs. 165/01 (così come vigente all’epoca del conferimento dell’incarico oggetto del giudizio).

Il sesto comma dell’art. 19, infatti, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera g) della legge 145/02, alternativamente alla elevata formazione e specializzazione culturale (cioè titolo di studio, nella fattispecie carente) prevedeva che i soggetti potenzialmente destinatari di incarico dirigenziale possedessero "particolare e comprovata qualificazione professionale”, che avessero svolto “attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali…" oppure provenissero "da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni previste per l’accesso alla dirigenza”, o che provenissero “dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato".

In conclusione, il requisito delle “idonee esperienze lavorative” non deve essere ancorato a professionalità genericamente intese bensì allo specifico dato della sussistenza di esperienze legate allo svolgimento di funzioni dirigenziali, le sole in grado di "sopperire", vigenti le vecchie disposizioni, alla carenza del possesso del titolo di studio.


Riferimenti bibliografici





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