Giurisprudenza annotata

1.5. CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 APRILE 2011, N. 124 - SPOILS SYSTEM


Abstract


Spoils system: illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
(testo ante mod. art. 40, d.lgs. n. 150/09).

Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8 aprile 2010, ha sollevato, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo». Tale disposizione violerebbe per il tribunale rimettente i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale. 

La Corte precisa innanzitutto che l’abrogazione avvenuta ad opera dell’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 non influisce sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto è intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato. 

La disposizione impugnata individua uno spoils system che opera a regime (non una tantum) e “sotto il profilo oggettivo, riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001” e “sotto il profilo soggettivo, riguarda gli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 19, comma 5-bis del d.lgs. n. 165 del 2001). 

Tali caratteristiche sono idonee a determinare l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa, in quanto: a) lo spoils system è costituzionalmente legittimo solo ove riferito a posizioni apicali e non, come la norma in esame, a tutti gli incarichi di cui all’art. 19, d.lgs. n. 165/01; b) anche l’incarico conferito a dirigenti esterni “deve essere connotato da specifiche garanzie, in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa”.


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