Giurisprudenza annotata

1.3. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 FEBBRAIO 2011, N. 942 (SENTENZA BREVE)


Abstract


Non sussiste alcun limite al diritto d’accesso nel caso in cui sia richiesta l’ostensione di documenti di gara, a cui il richiedente abbia partecipato, ed in relazione ai quali non vi sia stata opposizione alcuna da parte dei controinteressati, né sia stata ravvisata la presenza degli elementi ostativi di cui all’art. 13 D. Lgs. 163/2006. 
È quindi del tutto irrilevante, ai fini della soddisfazione della richiesta d’accesso, la sorte del giudizio principale (nel caso di specie dichiarato improcedibile), dal quale sia derivata la richiesta d’accesso stessa. 
Invero, secondo il Consiglio di Stato, il diritto d’accesso ha natura autonoma e non meramente strumentale alla proposizione del giudizio principale. 
L’autonomia di siffatta domanda fa sì che il giudice chiamato a giudicare della richiesta d’accesso debba verificare esclusivamente l’esistenza dei presupposti legittimanti la stessa e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in altro giudizio. 
L’interesse alla conoscenza degli atti della pubblica amministrazione viene elevato, dunque, a bene della vita autonomo. 
Del resto con l’introduzione dell’azione a tutela del diritto d’accesso il legislatore ha inteso garantire, a favore dell’amministrato, la trasparenza dell’azione amministrativa, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo.

Riferimenti bibliografici





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