Giurisprudenza annotata

1.9. CORTE COSTITUZIONALE N. 44/2010


Abstract


Con la sentenza in oggetto la Corte, ribadisce (v. C. Cost. n. 271 del 2008) che l’erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di eguaglianza sul territorio nazionale e che si opera pertanto in un ambito di esclusiva competenza statale. Pertanto, legislazione statale “assicura a tutti la totale rimborsabilità dei farmaci collocati in classe A del prontuario farmaceutico, ma aggiunge che, entro tale categoria, la comprovata equivalenza terapeutica dei farmaci consente, nelle forme ivi previste, che possa essere esclusa in modo totale o parziale la rimborsabilità dei medicinali più onerosi per le finanze pubbliche alle condizioni fissate dallo stesso legislatore statale”.

La totale o parziale esclusione della rimborsabilità dei farmaci può essere disposta anche con provvedimento amministrativo della Regione, se giustificata dall’andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato. Ciò significa che il legislatore nazionale “non esclude che, nell’ambito dei LEA, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel primo comma dell’art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica”. Ciò comporta che la Regione deve attenersi alle indicazioni contenute nella legge statale, dandovi attuazione mediante provvedimento amministrativo, mentre è radicalmente esclusa la possibilità di darvi attuazione mediante legge regionale, stante la competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato.


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