Giurisprudenza annotata

1.8. T. A. R. LAZIO. SEZ. III QUATER, 1 FEBBRAIO 2010, N.1258


Abstract


La decisione di una Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, nei confronti dell’unica concorrente rimasta in gara, rappresenta il frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, che concerne la valutazione complessiva dell’offerta nella sua interezza; qualora, infatti, la commissione aggiudicatrice ritenga che nel complesso l’offerta non risponda alle esigenze della Stazione Appaltante, in ragione dell’inidoneità tecnica e della non convenienza della stessa, a nulla può valere il superamento di un preliminare scrutinio di qualità minima dell’offerta tecnica, poiché tale circostanza non costituisce un vincolo in ordine alla valutazione definitiva delle offerte. Ma vi è di più. Quando il profilo di non convenienza sia stato rilevato in presenza di elementi obiettivi e concreti – nella specie, il notevole scarto tra i prezzi proposti nell’offerta economica – la valutazione conclusiva di “non convenienza”, non accompagnata da particolari motivazioni, non è affetta dal vizio di eccesso di potere.
Le statuizioni di principio dianzi sintetizzate sono rinvenibili nella recente pronuncia del T.A.R. per il Lazio, sezione III quater, n. 1258 del 1 febbraio 2010.

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