Giurisprudenza annotata

5.8. T.A.R. PUGLIA, LECCE, II SEZ., 14 MAGGIO 2010, N. 1134


Abstract


Con la sentenza in rassegna il Tar Puglia è ritornato sul tema degli affidamenti in house (vale a dire l’utilizzo da parte dell’ente pubblico di società strumentali alla produzione dei beni e servizi di cui ha bisogno, senza necessità del ricorso al mercato) e, in particolare, sulle modalità di affidamento dei servizi di emergenza-urgenza (cd. “sistema 118”). 

In tema di servizi pubblici, non può essere denegata all’Ente Regione, nell’esercizio del proprio legittimo potere di direttiva, la possibilità di individuare, anche per ragioni di omogeneità, dei criteri di carattere generale relativi alla gestione dei servizi di propri enti strumentali (quali sono le Aziende sanitarie locali). E ai fini della decisione in ordine all’erogazione di servizi pubblici, la comparazione tra il modello della esternalizzazione (outsourcing) e quello della internalizzazione (in house providing) non può fondarsi solo sul mero dato del costo storico dei servizi esternalizzati, ma deve tener conto della ragionevole previsione di spesa cui la p.a. andrà incontro avvalendosi dell’uno o dell’altro modello gestionale. 

La scelta della p.a. di internalizzare i servizi della emergenza-urgenza non è, dunque, irragionevole, in quanto le attività di soccorso e di trasporto dei pazienti da e verso le strutture sanitarie assumono un’importanza tale da non poter essere rimesse alla spontanea ed estemporanea iniziativa di associazioni private, ma debbono essere assicurate con continuità ed efficienza da strutture organizzative, specificamente formate, a ciò istituzionalmente preposte.

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