Giurisprudenza annotata

7.2. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 AGOSTO 2010, N. 5084


Abstract


La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato riguarda l’esclusione dalla procedura di una delle imprese partecipanti a causa della mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento da parte del titolare della ditta P. s.r.l. nonché a causa della mancata produzione dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario del direttore tecnico cessato dalla carica. 
Il Consiglio di Stato, confermando la tesi precedentemente sostenuta dal Tar Campania, ha rigettato il ricorso presentato dalla società esclusa. La decisione assunta dal giudice amministrativo è stata motivata da una applicazione rigorosa delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa. 
Il disciplinare di gara disponeva che la mancata produzione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti era causa di esclusione. Era tuttavia prevista la possibilità di sostituzione della predetta certificazione tramite dichiarazione sostitutiva resa singolarmente da ogni intestatario delle certificazioni, con le modalità di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000. 
Nel caso di specie la documentazione presentata dalla ricorrente era carente delle suddette certificazioni da parte del Direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio antecedente la gara. Secondo la ditta tale certificazione poteva essere sostituita, a norma di gara, da autocertificazione. 
Il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno concluso che la mancata dichiarazione della circostanza attestata dal certificato dei carichi pendenti, ossia dei procedimenti penali pendenti cui non può considerarsi equipollente alla dichiarazione circa l’insussistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la documentazione presentata mancava «di un elemento rilevante secondo le regole di autovincolo stabilite dall’amministrazione». 
Con la sentenza de qua, il giudice amministrativo di ultimo grado, ha anche chiarito che la mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione – che come previsto nel disciplinare di gara comporta l’esclusione dalla procedura - non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile. L’integrazione o la regolarizzazione della documentazione è possibile solo quando si tratta di rimediare a vizi puramente formali. In presenza di una prescrizione chiara, infatti, consentire la regolarizzazione documentale costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti. Del resto, l’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, a tal riguardo, risulta molto chiaro ove precisa che «l’integrazione documentale riguarda semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma non possono servire a sopperire la mancanza di un documento quale la certificazione dei carichi pendenti o la dichiarazione sostitutiva (Cons. St. Sez. V, 22.2.2010 n. 1038)».

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