Giurisprudenza annotata

4.1. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I, SENT. 5 NOVEMBRE 2008, N. 9682 - DIRETTIVE AMM.VE


Abstract


Con la sentenza in esame il TAR Lazio, sez. I, competente per le controversie in materia di pubblici servizi nei casi in cui venga in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2004, n. 204), ha riconosciuto l'illegittimità dell'inerzia concretizzata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tra gli anni 2003 e 2007, relativamente alla mancata emanazione delle direttive preordinate alla fissazione delle tariffe concernenti i servizi idrici integrati.
Suddetto potere di indirizzo (o, meglio, di conformazione vera e propria delle tariffe in argomento), esercitato per mezzo di direttive amministrative, categoria di provvedimenti riconducibili al novero degli "atti generali", era stato correttamente esercitato tra gli anni 1997 e 2002, incostanza di un periodo transitorio al quale avrebbe dovuto seguire la determinazione delle suindicate tipologie di tariffe attraverso un meccanismo legislativamente previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

La fissazione delle tariffe relative ai servizi idrici integrati per mezzo dell'adozione del metodo normalizzato non è avvenuto sino al 2007 (dopo che nel 2006, l'art. 154 del decreto legislativo n. 152, c.d. "Codice dell'ambiente", aveva ridisciplinato la materia).

Il giudice amministrativo ha ravvisato "il carattere dell'obbligatorietà [...] relativamente alla cadenza annuale di adeguamento delle tariffe idriche da parte del CIPE" che "trova eloquente riscontro anche nella prassi seguita dallo stesso Comitato" sino al 2002.

Le direttive de quibus sarebbero assoggettate all'esercizio del sindacato giurisdizionale in quanto atti amministrativi generali (cfr. TAR, Lazio, Roma, sez. III, 5 ottobre 2005, n. 7832) e, sebbene debba ritenersi confutabile l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 241/1990, ciò non esclude "il carattere della necessaria periodicità" dell'adeguamento tariffario in parola.


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