Giurisprudenza annotata

3.5. CORTE COSTITUZIONALE, 10 OTTOBRE 2008, N. 340 - DIRIGENZA SPOILS SYSTEM


Abstract


Corte Cost., Ord. 8 ottobre 2008, n. 340 – Pres. Flick, Red. Quaranta (giudizio promosso a seguito di ordinanza del 1° ottobre 2007 del Tar Lazio, Sez. terza – bis, proposto da R.M. ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2008). La Corte Costituzionale, con l’Ord. 8 ottobre 2008, n. 340, ribadisce la parziale illegittimità dell’art. 2, comma 161, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. La norma in esame afferma: “In sede di prima applicazione dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. [omissis]".
L'art. 2, commi 159-161, del D.L. 262/06, convertito in L. 286/06, ha provveduto ad estendere l’applicazione del comma 8 art. 19 D. Lgs. 165/2001 agli incarichi conferiti ex art. 5-bis per il personale non appartenente ai ruoli dirigenziali di cui all’art. 23, e a quelli conferiti ai sensi del comma 6, in tal modo generando un ulteriore aumento degli incarichi soggetti a spoil system. Dei tre commi la Corte, con Ord. 340/2008, ritiene il solo comma 161 influente ai fini del thema decidendum sollevato dal giudice ricorrente. La norma in questione era già stata oggetto di pronuncia da parte della Consulta, che con Sent. 7-20 maggio 2008, n. 161 ne dichiarò l’incostituzionalità, per violazione degli artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui dispone la cessazione per gli incarichi conferiti prima del 17 maggio 2006 al personale non appartenente ai ruoli ex art. 23, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, qualora essi non fossero stati confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 262/06. Secondo la Corte, infatti, il principio di separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale è senz’altro valido anche per tali incarichi; inoltre, l’interruzione ex lege di questi ultimi sarebbe contraria ai principi di buon andamento ed imparzialità perché andrebbe a ledere la continuità dell’azione amministrativa.
In base a tali argomentazioni, la Corte Costituzionale ha restituito gli atti al giudice remittente.

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