Giurisprudenza annotata

3.1. TAR EMILIA ROMAGNA, 18 SETTEMBRE 2008, N. 385 - INQUINAMENTO ACUSTICO


Abstract


Oggetto:

1. Enti Locali – società sportiva di Tiro a Segno – ordinanza che impone limitazioni alle immissioni di rumore – adottata dal Dirigente comunale – legittimità

2. Enti Locali – inquinamento acustico – piano di zonizzazione acustica – mancata adozione – limiti di inquinamento acustico c.d. “differenziali” – operatività – preclusione

1. È legittima l’ordinanza, adottata dal Dirigente comunale, che ha imposto ad una locale società sportiva di Tiro a Segno diverse limitazioni all’attività di tiro da svolgersi nel poligono di proprietà della stessa, considerato che il Comune, nella specie, ha utilizzato gli ordinari poteri conferitigli dalla legge al fine di garantire la quiete pubblica dei cittadini, mediante imposizione di limitazioni alle immissioni di rumori oltre ai limiti di legge, con conseguente competenza del dirigente comunale ex D. Lgs. n. 267 del 2000 ad adottare l’atto amministrativo in questione.

2. Considerato che nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. “assoluti” di rumorosità, ma non anche quelli c.d. “differenziali” (v. T.A.R. Puglia –LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 29/6/2005 n. 578; T.A.R. Lombardia –MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847), qualora il Comune non si sia dotato del c.d. “piano di zonizzazione acustica” del territorio comunale, resta preclusa l’operatività dei limiti di inquinamento acustico c.d. “differenziali”, con conseguente illegittimità dell’ordinanza che impone limitazioni alle immissioni di rumori, fondata sull’accertato superamento dei limiti differenziali di immissioni acustiche.


Riferimenti bibliografici





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