Giurisprudenza annotata

2.10. C.D.S., SEZ. VI, 11/9/2008, N. 4348 - AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZI


Abstract


Anche ammettendo che l’art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, lasci libertà alle stazioni appaltanti di stabilire il criterio di valutazione dell’offerta economica, in conformità con quanto previsto dal considerando 46 della Dir. n. 2004/18/CE, va rilevato che in una gara in cui il prezzo a base d’asta non è elevato (nella specie si tratta di 54.000,00 Euro) risulta più ragionevole un metodo di calcolo del punteggio per l’offerta economica che non comporti una posizione eccessivamente recessiva della valutazione del progetto tecnico. Quando il metodo utilizzato dalla commissione giudicatrice comporta rilevanti differenze di punteggio a fronte di non rilevanti differenze di prezzo, in presenza di una disposizione del bando di non chiara lettura, è preferibile optare per una interpretazione che conduce ad un criterio di valutazione più ragionevole e maggiormente conforme alle richiamate norme di legge.

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