Giurisprudenza annotata

2.7. CORTE DI CASSAZIONE CIV., SEZ. I, 28 MAGGIO 2008, SENTENZA N. 13992


Abstract


La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.13992 del 28 maggio 2008, ha affrontato la materia del pagamento delle visite fiscali sui pubblici dipendenti.

E’ stato sottoposto all’attenzione della Corte un procedimento civile iniziato nel 1998 innanzi al Giudice di Pace di Bologna tra un Istituto scolastico ed una ASL, in merito alla attribuzione del corrispettivo di una serie di visite fiscali effettuate su dipendenti dell’Istituto medesimo.

Sosteneva l'Istituto che, trattandosi di accertamenti medico-legali compiuti su dipendenti di un'Amministrazione pubblica e rivestendo quindi un interesse pubblico, dette visite rientravano nei compiti istituzionali delle ASL ai sensi dell'art. 14 della Legge 833/78 ed avevano, quindi, carattere gratuito. La ASL deduceva la mancanza di leggi che prevedano la gratuità delle visite fiscali effettuate su richiesta del datore di lavoro pubblico per verificare lo stato di salute del dipendente. Il Tribunale di Bologna rilevava che “dalla competenza istituzionale della USL desumibile dall'art. 14 comma 2 lett. q) e dall'art. 19 della Legge 833/78 in ordine al controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori assenti per malattia non derivava automaticamente anche la gratuità della prestazione in quanto non potevano escludersi prestazioni obbligatorie a pagamento, come prevede tra l'altro l'art. 69 lett. e) di detta legge che menziona fra le entrate del fondo sanitario nazionale i proventi derivanti da attività a pagamento.

Osservava, ancora, che la gratuità delle prestazioni di cui all'art. 19 della Legge 833/78 doveva essere affermata solo per quelle configuranti i livelli di assistenza minimi da garantire a tutti i cittadini. Richiamava poi la sentenza del Consiglio di Stato n. 1909/98 la quale aveva precisato che nella definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria effettuata con il D.P.R. 24.12.1992 non erano state menzionate le visite fiscali per il controllo delle assenze per malattia. Da quanto sopra deduceva inoltre che le visite fiscali dovevano essere ricomprese nell'ambito di quei servizi diversi dalle prestazioni sanitarie che la USL deve garantire con onere a suo carico e la cui organizzazione appartiene, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 502/92, alla competenza delle Regioni le quali ben possono sancirne l'onerosità, come è avvenuto per la Regione Emilia Romagna in cui il Consiglio con delibera n.2079 del 31.7.1994 ha fissato le tariffe. Riteneva infine irrilevante la osservazione, fatta propria dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, il quale ha sostenuto che il mancato inserimento di dette visite nella definizione dei livelli minimi di assistenza dipende solo dalla loro connessione con un rapporto di lavoro ma non esclude che esse rientrino fra le prestazioni che le USL sono tenute ad erogare in quanto finalizzate alla tutela della salute. Al riguardo precisava che dette visite, più che perseguire un interesse pubblico alla tutela del lavoratore, sono previste a tutela dell'interesse del datore di lavoro per il controllo dell'effettiva esistenza di una giusta causa di assenza dal lavoro.”

La Cassazione pronunciandosi sulla sentenza impugnata ha ritenuto che “l'attività dì controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimità dell'assenza dal lavoro rientra certamente nella competenza funzionale delle USL in ragione della previsione di cui all'art. 14 comma 2 lett. q) della Legge 23.12.1978 n.833 sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, in base al quale l'Unità Sanitaria Locale deve provvedere, fra l'altro, «agli accertamenti, alle certificazioni»”.

Inoltre, come aveva correttamente affermato il Tribunale, per la Corte “da una tale competenza non può discendere automaticamente il principio della gratuità della prestazione in esame, desumendosi anzi dall'art. 69 lett. e) della stessa legge la esistenza in via generale di prestazioni a pagamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale e riguardando la gratuità quelle prestazioni che devono essere garantite a tutti i cittadini, come si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 3 comma 2 e 19 della richiamata Legge 833/78 nonché dal D.P.R. 24.12.1992, che definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria, e dall'art. 1 del D.L.gs. 502/92. Del resto, che l'onerosità della prestazione non sia estranea al sistema nell'ambito del generale principio della gratuità si desume anche dall'art. 3 di detto D.L.gs. 502/92 il quale, dopo aver previsto (comma 2) che l'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'art. 1, aggiunge (comma 3) che essa «può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per conto degli enti locali con oneri a totale carico degli stessi».

E' di tutta evidenza pertanto la differenza fra le prestazioni sanitarie di cura e prevenzione assicurate a tutti i cittadini nel precipuo interesse della sanità pubblica e quelle aventi ad oggetto invece le visite fiscali, avvenendo queste ultime nell'interesse del datore di lavoro che intende avvalersi dei previsti controlli per accertare la legittimità dell'assenza dal lavoro dei propri dipendenti. In tal senso del resto, sia pure per ipotesi diverse di controllo, si è già pronunciata questa Corte (Cass. 8973/97 e Sez. Un. 1321/97) “.

Ne deriva la sostanziale differenza tra le prestazioni sanitarie di cura e prevenzione assicurate a tutti i cittadini nello specifico interesse della salute pubblica e le prestazioni oggetto di visite fiscali poiché quest’ultime avvengono nell’interesse del datore di lavoro che intende avvalersi dei previsti controlli per accertare se l’assenza dal lavoro dei propri dipendenti sia legittima.

L’importanza di questa decisione è data soprattutto dalla sua collocazione temporale, successiva alle disposizioni in materia di visite fiscali dei pubblici dipendenti previste dal DL 112/08. Il suddetto decreto-legge convertito in legge dalla n.133/08, al comma 3 dell’articolo 71  prevede che” L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”.

Questo potrebbe comportare difficoltà finanziarie alla amministrazioni pubbliche che si troveranno obbligate a sostenere le spese per le visite di controllo sulle malattie dei pubblici dipendenti disposte dalle ASL su richiesta dell’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Il Governo potrebbe modificare la normativa presentando un emendamento al DDL finanziaria 2009 ancora in discussione alle Camere.


Riferimenti bibliografici





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