Giurisprudenza annotata

2.1. CONS. ST., SEZ. VI, 13 MARZO 2008, N. 1059 - TRANSLATIO JUDICII


Abstract


Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato torna ad esprimersi in merito alla c.d. "translatio judicii", ovvero in tema di traslazione d'ufficio della giurisdizione da un giudice adito, rivelatosi non competente, al giudice preposto dall'ordinamento. La controversia ha ad oggetto una pretesa risarcitoria, preceduta da richieste di annullamento dei relativi provvedimenti amministrativi, inoltrata al giudice amministrativo da una cittadina che lamentava l'illegittima edificazione di una struttura immobiliare da parte del Comune dinnanzi all'immobile di sua proprietà e che da ciò aveva subito nocumento a causa dell'occlusione delle proprie finestre. L'edificazione della struttura de qua non era stata precedeuta da alcun procedimento espropriativo preliminare. Stante, dunque, che l'oggetto della lite è rappresentato, in via principale, dalla supposta lesione del diritto di proprietà in conseguenza di un comportamento materiale posto in essere in carenza assoluta di potere da parte dell'amministrazione procedente, al quale è subordinato il diritto soggettivo all'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359/1865, la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che:

·    conformemente a quanto statuito nelle sentenze n. 204/2004 e n. 196/2006 della Corte costituzionale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, sancita dall'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e dall'art. 53 del dPR n. 327/2001, non ricomprende il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione non riconducibili nemmeno in via indiretta e mediata all'esercizio del potere;

·    come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. 21 aprile 2006, n. 9342), la situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359/1865 è di diritto soggettivo e la sua tutela è azionabile, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento di merito, dinnanzi al giudice ordinario;

·    la giurisdizione del giudice amministrativo non può essere affermata neanche se oltre alla riduzione in pristino, al risarcimento danni ed alla indennità, venga chiesto anche l'annullamento di alcuni atti amministrativi.

 

Per un approfondimento: Dario Simeoli, Translatio judicii: il Consiglio di Stato fissa le regole, in Diritto e pratica amministrativa, n. 5/2008, p. 94 ss.


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