Giurisprudenza annotata

1.2. CGCE, SENTENZA 11 GENNAIO 2005, CAUSA C-26/03, STADT HALLE


Abstract


La sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle, è interessante in quanto rappresenta un significativo primo passo verso una più precisa definizione del requisito del controllo analogo dell’in house providing. La Corte di Giustizia, chiamata ad esprimersi sulla questione se, qualora un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere con una società di diritto privato da essa giuridicamente distinta, nella quale detiene una partecipazione maggioritaria e sulla quale esercita un certo controllo, un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, la detta amministrazione sia sempre tenuta ad applicare le procedure ad evidenza pubblica per il semplice fatto che un’impresa privata detiene una partecipazione, anche minoritaria, nel capitale della detta società controparte, risponde affermativamente, argomentando nel senso che “la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società” alla quale partecipi anche un’amministrazione aggiudicatrice, “esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi”. È dunque necessaria, ai fini della sussistenza del “controllo analogo”, la proprietà pubblica totalitaria dell’organismo societario sottoposto al controllo dell’amministrazione.

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