Giurisprudenza annotata

1.2. CORTE CONTI LOMBARDIA N. 81/2008 Limiti spese personale


Abstract


La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.81/2008, si è espressa in ordine all’applicazione alle Unioni di Comuni dei limiti alle spese di personale introdotti dall'art.76 della legge n.133/2008, che ha modificato il comma 562  dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Il Sindaco del Comune di Castelleone ha posto tale quesito specificando che nel settembre 2003 i Comuni di Castelleone, Formigara, Madignano, Montodine e Moscazzano avevano costituito l'”Unione Gerundo” alla quale, nei primi anni, avevano conferito funzioni limitate per lo svolgimento delle quali l'Unione si era avvalsa di personale del Comune di maggiore dimensioni demografiche. Nel corso del 2008 gli enti costitutori avevano deciso di affidare all'Unione alcune importanti funzioni in materia di servizi alla persona e allo sportello unico per le attività produttive, trasferendo il personale necessario per l'espletamento di tali attività.

L’attuazione di tale decisione ha posto interrogativi agli enti costitutori dell'Unione in quanto nell'ambito della manovra finanziaria per il 2009, l'art. 76 del d.l. n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008 aveva modificato l'art. 1, co. 562 della legge finanziaria per il 2007, stabilendo che gli enti non sottoposti al Patto di stabilità, da un lato, non possono sostenere spese superiori a quelle del 2004 e, dall'altro, possono procedere a nuove assunzioni nei soli limiti delle cessazioni che si sono verificate nell'anno precedente.

In particolare, le perplessità del Sindaco del Comune di Castelleone sono derivate dalla circostanza che l'”Unione Gerundo” nel 2004 non aveva dipendenti e non aveva sostenuto alcuna spesa di personale cosicchè non risulta chiaro quale sia la disciplina in materia di spesa di personale che deve osservare l'Unione dei Comuni e, in particolare, se possa procedere, o meno, all'assunzione di dipendenti sia per trasferimento dai Comuni partecipanti all'Unione che mediante apposite procedure selettive.

Tale richiesta di parere rientra nelle facoltà previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con cui si prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

Nell’adunanza del 16 ottobre 2008 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia  Corte ha espresso il proprio parere sottolineando come la finalità intrinseca dell'"unione di comuni" è quella dell'esercizio congiunto di pluralità di funzioni che vengono cedute da parte dei singoli comuni promotori, cosicché i fini istituzionali dell'ente possano essere perseguiti (in forma aggregata) con maggiore efficacia ed efficienza.

La magistratura contabile ha specificato che la disciplina vincolistica emanata negli ultimi anni in relazione alle assunzioni ed alle spese per il personale, pur non menzionando espressamente le unioni di comuni, non può non essere interpretata estensivamente anche nei confronti degli stessi; il limite di spesa che l'ente deve rispettare "uti singulus" non può essere da questo superato qualora il medesimo decida di conferire funzioni e/o personale ad un'unione di comuni alla quale esso stesso partecipa.

Il documento è consultabile nella sezione “documenti (sezioni regionali di controllo)” del sito web istituzionale del Corte dei Conti (www.corteconti.it).


Riferimenti bibliografici





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