Abstract
Lo scrutinio effettuato con la sentenza 159/2008 permette alla Corte Costituzionale di precisare ulteriormente oggetto e limiti del potere riconosciuto al legislatore statale dall’articolo 117, comma 3, della Cost.
Come è noto l’articolo 117, comma 3, individua come concorrente, articolandola tra stato e regione, la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica.
L’esigenza di coordinamento della finanza pubblica autorizza quindi il legislatore statale ad individuare norme di principio che al fine di garantire una disciplina omogenea della finanza pubblica allargata ed il raggiungimento dei parametri di stabilità economica finanziaria vengono ad incidere su diversi ed ulteriori ambiti di competenza attribuiti alle regioni mentre al legislatore regionale spetta il compito di tradurre operativamente i principi posti individuando strumenti e modalità di realizzazione degli obiettivi posti.
Il concreto esercizio di tale competenza consente al legislatore statale di agire su settori strettamente dipendenti ed interconnessi con l’esigenza di coordinamento della finanza pubblica.
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