Giurisprudenza annotata

7. CONS. STATO, SEZ. III, 29 DICEMBRE 2012, N. 6712 - PROCESSO AMMINISTRATIVO


Abstract


La pronuncia in esame applica il principio previsto dall’art. 73, comma 3, del Codice del processo, che rappresenta una novità introdotta dal d.lgs. 104/2010 nel segno della garanzia del contraddittorio e dei principi del giusto processo codificato dall’art. 111 Cost..

La disposizione appena citata statuisce il principio per cui si configura una violazione del diritto di difesa nelle ipotesi in cui il giudice amministrativo ponga a base della propria decisione una preclusione processuale rilevata d’ufficio  - e non prospettata dalle parti - senza che sia assicurato in merito il contraddittorio o attraverso un’apposita segnalazione del Collegio in udienza o, nel caso in cui la questione non sia emersa in udienza, mediante un’ordinanza interlocutoria che garantisca il rispetto dei necessari termini a difesa.

Tale principio, secondo la pronuncia in esame, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la preclusione processuale rilevata d’ufficio sia oggettivamente diversa dall’eccezione prospettata dalle parti, in quanto fondata su presupposti autonomi.

Alle medesime conclusioni, peraltro, deve pervenirsi, secondo il Collegio, anche quando la preclusione si fondi su concetti pacifici e generalmente condivisi, tanto da rendere superflua una specifica contestazione.

Ciò che rileva, infatti, non è il carattere problematico della questione, bensì l’assenza di contraddittorio in merito alla stessa.

Pertanto, ove vi siano molteplici elementi di discussione sui quali le parti non hanno avuto modo di dedurre, emerge con evidenza la violazione del diritto di difesa e sussistono giusti motivi per l’annullamento della decisione con conseguente remissione al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.


Riferimenti bibliografici





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