Giurisprudenza annotata

8. CORTE COSTITUZIONALE, 6 MARZO 2013 N. 33. DIRITTO AL MINIMO PENSIONISTICO


Abstract


Con la sentenza del 6 marzo 2013 n. 33 la Corte costituzionale riafferma il principio secondo cui la tutela del conseguimento del minimo pensionistico costituisce un bene giuridico costituzionalmente protetto.

 In virtù dell’articolo 38 ,secondo comma, della Costituzione, cosi come attuato nella legislazione di settore, il dipendente pubblico che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione ha il diritto di rimanere in servizio, su domanda, fino al conseguimento di tale anzianità e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Tale diritto è pertanto sottratto alla discrezionalità del legislatore che può quindi  esplicarsi solo in ordine all’individuazione dell’entità delle prestazioni previdenziali e nella modifica delle diverse figure  professionali interessate.

Unico limite al conseguimento del minimo pensionistico è costituito dalla subordinazione della permanenza in servizio all’accertamento della sussistenza dell’energia compatibile con la prosecuzione del rapporto del lavoro.

Tale delimitazione è stata dalla legislazione ordinaria da prima individuata nel raggiungimento dei sessantacinque anni per poi essere spostata ai settanta anni in considerazione del complessivo miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori.

L’affermazione di tale principio non ha  interessato  in maniera omogenea  l’intero settore pubblico, lasciando per determinate categorie una disciplina discriminatoria e penalizzante del diritto al conseguimento del minimo pensionistico. 

Nel caso specifico la Corte ha preso atto di una disparità di trattamento esistente ai fini del conseguimento del minimo pensionistico tra la disciplina prevista per i dirigenti sanitari e altre categorie di pubblici impiegati.

Per i primi il combinato disposto degli articoli 15-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992  n. 502 e art.  16, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 prevede la facoltà per la dirigenza sanitaria di restare in servizio per il massimo di un biennio oltre il limite d’età per il collocamento al riposo impedendo, pertanto, agli appartenenti della stessa categoria di rimanere in servizio, sempre al medesimo fine, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo con i limiti del raggiungimento del settantesimo anno d’età e dell’aumento del numero dei dirigenti.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto sopracitato in relazione al periodo di vigenza dello stesso, considerando invece legittimo l’intervento operato dalla legge n. 183/2010 che in merito alla categoria dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,  ha disposto che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero a istanza dell’interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo  ad un aumento del numero dei dirigenti.

A margine del commento alla sentenza possono poi porsi alcune riflessioni concernenti il contesto complessivo in cui la pronuncia viene a collocarsi.

La salvaguardia  del diritto al conseguimento del minimo pensionistico sembra essere in linea con la piena implementazione del sistema contributivo realizzato dalle legge Fornero giacché garantisce  il risultato a cui è finalizzata la contribuzione.

Per l’appunto, la riaffermazione della possibilità di rimanere in servizio derogando ai normali limiti di età  sembrerebbe valorizzare la funzione assicurativa attribuita da parte della  dottrina al rapporto giuridico previdenziale[1].  Tuttavia, sembra necessario e non procrastinabile coordinare l’affermazione del principio con una  disciplina generale delle relazioni tra generazioni.

Il principio in questione oltre al fondamento costituzionale sembra trovare una legittimazione giuridica anche nel Trattato di funzionamento dell’Unione europea[2].

Tale affermazione però devo tener conto del principio di solidarietà intergenerazionale. Il prolungamento dell’attività lavorativa può’ non essere generalizzato ma deve tener necessariamente conto del tipo d’attività svolta e del necessario ricambio generazionale. In altri termini, adeguatezza e sostenibilità del sistema pensionistico non costituiscono elementi  autonomi sganciati dal complessivo modello ordinamentale delle relazioni sociali intergenerazionali.

Pertanto, l’adeguatezza e sostenibilità delle prestazioni sembrano presupporre la creazione di un modello che agevoli l’ accesso al periodo pensionistico di particolari categorie di lavoratori favorendo al contempo l’ingresso nel mondo del lavoro delle nuove generazioni. In questo senso la promozione di scelte volontarie e flessibili  da parte dei lavoratori per gli ultimi anni che precedono la pensione potrebbe rappresentare un elemento virtuoso che, oltre a migliorarne le condizioni di vita, avrebbe fra l’altro l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile.  La proposta Ichino,  concernente  l’Active ageing[3], diretta a istituire le flessibilità e gli incentivi necessari per aumentare la domanda di lavoro e favorire l’invecchiamento attivo  pare pertanto andare in questa direzione[4].

Tuttavia, tale ultima proposta  pare trascurare l’opportunità di implementare tale scelta nel settore pubblico.

Per quanto riguarda il settore pubblico è stato notato, seppur forse da una diversa prospettiva,  che “il mancato coordinamento da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tra norme di pensioni e norme sulla razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni mostra quanto siamo distanti dalla spending review e da una logica di piani industriali[5].

A questo proposito, non può non notarsi che la conciliazione delle istanze di ringiovanimento della compagine pubblica  con quelle  concernenti l’agevolazione di percorsi per l’accesso alla pensione per attività particolarmente disagiate[6] sembrerebbe costituire l’occasione per un piano di riqualificazione della spesa pubblica e di ristrutturazione dell’apparato organizzativo in  grado di aumentare il livello di efficienza e d’ equità  dell’ intero sistema. Un piano con tali obiettivi e finalità sembra essere più facilmente realizzabile dall’apparato pubblico che da una impresa privata.

La tendenziale inelasticità dei bisogni garantiti dalla P.A, la necessaria realizzazione del principio di continuità e doverosità dell’azione amministrativa e da ultimo , la stessa dimensione della platea dei lavoratori pubblici sembrano cioè costituire un contesto in cui esplicare una programmazione pluriennale intesa come scelta di priorità per un’azione sinergica tra pubblico e privato nel lungo periodo al fine di intercettare alcune  macro tendenze sociali.

Tale tipologia di affiancamento nell’ambito dell’amministrazione pubblica permetterebbe non solo un ricambio generazionale ma  garantirebbe un trasferimento di conoscenze e professionalità che generalmente si perdono e che difficilmente possono sostituirsi con la normale formazione.

Tutto ciò sempre che si sia in grado e si voglia perseguire un progetto di rilancio dell’azione pubblica diretta a promuovere l’attività privata e soddisfare le istanze sociali attraverso una reale opera di  rinnovamento.                  


[1] M. Cinelli, Diritto della Previdenza Sociale, Torino 2012. Cosi come riportato dall’autore, “ in effetti, la nozione di rapporto giuridico previdenziale comunemente accolta sconta l’origine contrattuale delle forme protettive sociali e l’ideale riconduzione delle assicurazioni sociali ad una figura per più versi comune a quella propria delle assicurazioni commerciali e quindi caratterizzate da un’analoga interdipendenza tra obbligo contributivo e diritto alle prestazioni. Non per nulla, l’articolo 1886 cc. si preoccupa di precisare che in mancanza di norme speciali anche alle assicurazioni sociali  si applica la disciplina di diritto privato”.     

[2] La disciplina delle relazioni tra generazioni trova esplicita fonte nel Trattato sul funzionamento dell’unione (TFUE) e nella Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione cosi come richiamata dall’articolo 6 dello stesso Trattato.

Dopo l’affermazione dei valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia e uguaglianza dello stato di diritto quali elementi a fondamento dell’Unione, il  TFUE al successivo articolo 3 impegna la stessa Unione a combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni promuovendo la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni. Una prima specificazione del principio di solidarietà tra le generazioni sembra poi ritrovarsi proprio  negli articoli 21 e 25 della Carta  dei Diritti Fondamentali dell’Unione.

[3] Disegno di legge presentato dal senatore Ichino alla presidenza del senato il 10 ottobre 2012, con il n. 3515/2012, ripresentato all’inizio della 17ma legislatura, il 15 marzo 2013Un progetto mirato a istituire le flessibilità e gli incentivi necessari per aumentare la domanda di lavoro e favorire l’invecchiamento attivo (risolvendo i problemi transitori prodotti per le imprese e i lavoratori sessantenni dalla riforma del dicembre 2011) in www.pietroichino.it.

[4] Le stesse esperienze pilota del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia sono dirette ad effettuare tale tipo di conciliazione. Per quanto riguarda per esempio il Friuli Venezia Giulia “ l’iniziativa prevede 41 milioni di euro per il capitolo lavoro, comprensivi tra le altre cose dei cosiddetti «contratti di solidarietà espansivi», in sostanza accordi tra lavoratori di differente seniority all'interno delle aziende, favoriti da incentivi regionali. Le intese permetteranno ai lavoratori più anziani (coloro che hanno superato i 50 anni d'età) di accedere al part-time, in cambio dell'assunzione di giovani con contratti di formazione. Angela Brandi, assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, spiega in maniera più approfondita le caratteristiche dell'iniziativa, che potrà contare anche su risorse del ministero del Lavoro e sull'assistenza tecnica di Italia lavoro”. «L'obiettivo è incrementare l'occupazione giovanile attraverso soluzioni innovative in grado di contemperare le esigenze dei lavoratori giovani ed anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale” (in www.italiaoggi.it). Sulla stessa linea appare l’iniziativa della regione Lombardia in proposito.  In ambito nazionale deve poi segnalarsi il «patto tra generazioni», che in un decreto approvato sul finire dello scorso anno al momento è al vaglio della Corte dei Conti per la registrazione. Anche tale decreto prevede che un lavoratore anziano potrà trasformandolo da tempo pieno in parziale, in cambio dell'assunzione di un giovane con contratto da apprendista o a tempo indeterminato. Ciò al fine di garantire un saldo positivo in termini occupazionali. Il progetto prevede la partecipazione del soggetto pubblico, che si versare all'ente previdenziale i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, per garantire a quest'ultimo un livello adeguato di copertura pensionistica

[5] F. Verbaro, La PA tra riforme e razionalizzazioni, in www.adapt.it secondo cui “Viene da pensare che chi conosce di pensioni non sappia cosa accada nelle pubbliche amministrazioni italiane e viceversa, ma soprattutto non sappia che vi sono oltre 300.000 eccedenze nelle amministrazioni pubbliche (elaborazione dati Ministero economia e finanze - Rgs) e circa 150.000 nelle società partecipate (dati Unioncamere). Abbastanza per pensare a norme speciali di fuoriuscita e non di trattenimento. Il risparmio complessivo generato dalla fuoriuscita dell'attuale personale, anche per i processi di dismissione correlati, sarebbero come è noto sensibilmente maggiori dei costi previdenziali”.

[6] Si pensi, per esempio, alle professioni d’aiuto. In cui l’accesso la pensione potrebbe per esempio essere agevolato attraverso il ricorso a forme di part-time.


Riferimenti bibliografici





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