Giurisprudenza annotata

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 4 aprile 2013, n. 3390 - Impiego pubblico. Riammissione in servizio


Abstract


Il criterio che considera automaticamente ostativa alla riammissione in servizio una determinata età anagrafica svincolato da un puntuale esame della posizione del richiedente è un criterio inammissibile e contrario alla logica e alla razionalità.
E’ quanto hanno sostenuto i Giudici Amministrativi romani relativamente ad una vicenda sottoposta, recentemente, al loro esame.
Invero, l’indicata vicenda riguardava un soggetto appartenente alla Polizia di Stato che aveva richiesto alla propria Amministrazione di essere riammesso in servizio.
Con decreto del Direttore Centrale del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane del 5 novembre 2012, detta istanza veniva respinta sulla base della sola circostanza costituita dall’età anagrafica dell’istante, senza tenere, in alcuna considerazione, la concreta situazione dello stesso (durata del servizio prestato, condizioni psico-fisiche e attitudinali, aspettativa di durata del servizio in seguito alla riammissione, capacità professionale, giudizi conseguenti nei rapporti informativi).
Il riferito decreto veniva impugnato in uno al verbale della Commissione per il ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato espresso nella seduta del 25 ottobre 2012 nonché in uno ai cosiddetti “criteri di massima” a cui uniformarsi nell’esame delle istanze di riammissione in servizio ed espressi, in più occasioni, nei verbali della citata Commissione ed, in particolare, del criterio di massima relativo all’età del richiedente la riammissione.
Con la sentenza, oggi massimata, resa in forma semplificata ex articolo 60 Codice Processo Amministrativo, il TAR romano dopo avere rilevato:
a) che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, i dipendenti pubblici possono essere riammessi in servizio a domanda e purché permangano le condizioni soggettive e oggettive;
b) che il requisito indispensabile per l’operatività dell’istituto in questione è che il pubblico dipendente non abbia raggiunto il limite massimo di età pensionabile e che esistano posti liberi nella qualifica da lui rivestita;
c) che il diniego di riammissione in servizio, basato sul requisito dell’età anagrafica, può ritenersi ragionevole nel solo caso in cui il dipendente sia prossimo alla maturazione del limite di età stabilito dalla legge;
d) che il criterio dell’età anagrafica considerato in modo assoluto e, a prescindere da ogni considerazione sul singolo caso, non deve ritenersi, in alcun modo, valido atteso che non integra né soddisfa i presupposti di un’adeguata istruttoria né, tanto meno, quelli relativi ad una circostanziata e precisa motivazione sulle specifiche ragioni ostative all’accoglimento della domanda di riammissione, ha accolto il ricorso con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza tenendo conto dei principi espressi in motivazione.


Parole chiave


lavoro pubblico e valutazione delle performance

Riferimenti bibliografici





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